Art. 2.
(Attribuzioni).

      1. L'ufficiale giudiziario esercita le proprie attribuzioni su impulso di parte nelle materie per le quali ha autonoma competenza esclusiva, prevista, oltre che dalla presente legge, dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia civile, commerciale, procedurale e stragiudiziale.
      2. Sono riservati all'ufficiale giudiziario, con competenza esclusiva o concorrente con gli altri professionisti abilitati, i seguenti atti:

          a) verbale di esecuzione forzata o di espropriazione con le prerogative di cui agli articoli 482 e 519 del codice di procedura civile, di consegna o di rilascio o di obbligo di fare con le attribuzioni di cui agli articoli 612 e seguenti del medesimo codice;

          b) verbale di estinzione del procedimento esecutivo per avvenuto pagamento nelle mani del procedente o per transazione novativa tra le parti, con effetti sostanziali e processuali;

 

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          c) verbale delle operazioni di vendita mobiliare, conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari, nonché redazione del progetto e della distribuzione della somma ricavata;

          d) verbale di attuazione dei provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori e nunciatori;

          e) verbale di constatazione, ove richiesto dalla parte, anche con effetto estintivo dell'esecuzione o sostitutivo del titolo originario in caso di constatazione della pretesa assistita dal titolo esecutivo;

          f) verbale di formazione di titolo esecutivo stragiudiziale, per ricognizione di debito su interpello apposito dell'ufficiale giudiziario che procede alla significazione del precetto speciale sui presupposti probatori di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;

          g) notificazione in tutte le forme previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, anche a mezzo di fax o mediante invio telematico, ove previsto dalla normativa vigente;

          h) atto di significazione con redazione del relativo verbale nel domicilio del destinatario ovvero ovunque egli venga rinvenuto;

          i) levata di protesto dei titoli cambiari e di assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni;

          l) verbale di offerta reale o di intimazione;

          m) verbale di descrizione dell'oggetto costituente contraffazione di brevetto;

          n) certificazione e attestazione di autenticità di dichiarazioni testimoniali, di relazioni peritali e di atti destinati all'utilizzo nel processo, nonché certificazione di fatti e di situazioni constatati dallo stesso ufficiale giudiziario in qualità di pubblico ufficiale;

 

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          o) ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile;

          p) nomina a sequestratario ai sensi dell'articolo 1216 del codice civile e dell'articolo 79 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nonché ad amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.

      3. Oltre alle funzioni assegnategli dalla normativa vigente, l'ufficiale giudiziario può, su nomina d'ufficio o ad istanza di parte:

          a) esercitare la funzione di consulente tecnico, perito o commissionario;

          b) procedere alle operazioni di vendita immobiliare conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari, con redazione del progetto e della distribuzione della somma ricavata;

          c) effettuare stime e valutazioni;

          d) redigere inventari;

          e) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti scritti;

          f) procedere ad atti di interpellanza pubblici e privati con valore probatorio;

          g) esercitare l'ufficio di curatore fallimentare o custode giudiziario di beni sequestrati, di aziende e di immobili pignorati;

          h) attestare l'autenticità delle riproduzioni di atti e documenti su richiesta di privati, nonché la veridicità della firma apposta;

          i) svolgere tutte le altre attività deferite dalla legislazione vigente alle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario.

      4. L'ufficiale giudiziario deve collaborare alle attività richieste dall'Agenzia del demanio ai fini della migliore gestione dei beni immobili soggetti a confisca o a sequestro.

 

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